Art. 92 (Codice penale militare di guerra) — Nozione del reato; sanzione penale
[1]Chiunque, senza autorizzazione dell'Autorita' competente, comunica o tenta di comunicare all'estero, direttamente o indirettamente, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, invenzioni, ancorche' non brevettate, che concernono materiale bellico, o interessano comunque la difesa militare, e' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.
[2]La stessa pena si applica a chi agevola la comunicazione all'estero.
[3]Chiunque non usa tutti i mezzi di cui puo' disporre, per impedire la comunicazione all'estero, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
[4]Se il colpevole di alcuno dei fatti suindicati e' lo stesso autore o titolare dell'invenzione o persona in essa comunque interessata, la reclusione militare non e' inferiore a due anni.
[5]Se la comunicazione all'estero e' avvenuta o e' stata agevolata per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva