Art. 100 (Codice penale militare di guerra)Omessa esecuzione di un incarico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il comandante, che, senza giustificato motivo, non esegue un ordine di operazione militare o, comunque, un incarico affidatogli, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

[2]Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

[3]Se l'ordine o l'incarico non e' eseguito per colpa, la pena e' della reclusione militare da uno a sette anni.

[4]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art100 · fonte su Normattiva