Art. 100 (Codice penale militare di guerra) — Omessa esecuzione di un incarico
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[1]Il comandante, che, senza giustificato motivo, non esegue un ordine di operazione militare o, comunque, un incarico affidatogli, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
[2]Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[3]Se l'ordine o l'incarico non e' eseguito per colpa, la pena e' della reclusione militare da uno a sette anni.
[4]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva