Art. 101 (Codice penale militare di guerra)Inosservanza di istruzioni ricevute

[1]E' punito con la reclusione militare fino a cinque anni il militare incaricato di una spedizione o di una missione, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, se il fatto ha pregiudicato l'esito della spedizione o della missione.

[2]Se l'incarico e' stato male eseguito per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art101 · fonte su Normattiva