Art. 101 (Codice penale militare di guerra) — Inosservanza di istruzioni ricevute
[1]E' punito con la reclusione militare fino a cinque anni il militare incaricato di una spedizione o di una missione, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, se il fatto ha pregiudicato l'esito della spedizione o della missione.
[2]Se l'incarico e' stato male eseguito per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva