Art. 11 (Codice penale militare di guerra)Mobilitazione delle forze armate dello Stato

La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art11 · fonte su Normattiva