Art. 11 (Codice penale militare di guerra) — Mobilitazione delle forze armate dello Stato
La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva