Art. 10 (Codice penale militare di guerra) — Operazioni militari per motivi di ordine pubblico
Articolo abrogato dalla l. 18 marzo 2003, n. 42.
Abrogato dal 21 marzo 2003 · versione 47 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 18 marzo 2003, n. 42.
Abrogato dal 21 marzo 2003 · versione 47 su Normattiva
2 versioni dal 1941
Collegamenti
Art. 285 — Casi di rimessione e norme relative
In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore il tribunale supremo militare puo' rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare…
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42…
Art. 63 — Persona sorpresa in prossimita' di posti militari o che segue le operazioni militari
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, e' trovato, senza giustificato motivo, in prossimita' di posti militari, trinceramenti o accampamenti, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque, senza autorizzazione…
Art. 793 — Divieti di sorvolo
L'ENAC puo' vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate…
Art. 86
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42…
Art. 523 — Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare
Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal commissario statale o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 490, 491, 492, e' punito…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art10 · fonte su Normattiva