titolo primo — DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA E DELLA SUA APPLICAZIONE
- Art. 1 — Nozione della legge penale militare di guerra
- Art. 2 — Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero
- Art. 3 — Legge penale militare di guerra in relazione al tempo
- Art. 4 — Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi
- Art. 5 — Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessità
- Art. 6 — Legge penale militare di guerra in relazione alle persone
- Art. 7 — Nozione della qualità di «militare»
- Art. 8 — Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate
- Art. 9 — Corpi di spedizione all'estero
- Art. 10 — Operazioni militari per motivi di ordine pubblico
- Art. 11 — Mobilitazione delle forze armate dello Stato
- Art. 12 — Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano
- Art. 13 — Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra
- Art. 14 — Persone estranee alle forze armate dello Stato
- Art. 15 — Militari di Stati alleati o associati nella guerra
- Art. 16 — Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero