Art. 113 (Codice penale militare di guerra) — Fatti collettivi
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[1]Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti e' commesso da piu' militari riuniti, la pena di morte si applica soltanto a quelli che hanno determinato il fatto, e gli altri sono puniti con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
[2]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva