Art. 126 (Codice penale militare di guerra)Omesso raggiungimento del posto

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[1]Il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge, in caso di allarme o di chiamata a raccolta, il posto di combattimento, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni; e, se l'assenza perdura durante il combattimento, con la morte mediante fucilazione nel petto.

[2]Fuori delle circostanze prevedute dal comma precedente, il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge il posto in caso di allarme o di chiamata a raccolta, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni; e, se il fatto e' commesso in presenza del nemico, con la reclusione militare da tre a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art126 · fonte su Normattiva