Art. 126 (Codice penale militare di guerra) — Omesso raggiungimento del posto
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[1]Il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge, in caso di allarme o di chiamata a raccolta, il posto di combattimento, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni; e, se l'assenza perdura durante il combattimento, con la morte mediante fucilazione nel petto.
[2]Fuori delle circostanze prevedute dal comma precedente, il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge il posto in caso di allarme o di chiamata a raccolta, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni; e, se il fatto e' commesso in presenza del nemico, con la reclusione militare da tre a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva