Art. 258
Circostanze attenuanti
Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 252 e dal primo comma dell'articolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, alla pena di morte e' sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla meta' a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva