Art. 149 (Codice penale militare di guerra) — Circostanza aggravante: diserzione previo accordo
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[1]La pena stabilita dall'articolo 146 e' aumentata da un terzo alla meta', quando la diserzione sia commessa da tre o piu' militari, previo accordo.
[2]Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso od organizzato la diserzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva