Art. 146 — Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri
Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva