Art. 146Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri

Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art146 · fonte su Normattiva