Art. 97 — Agevolazione colposa
[1]Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva