Art. 158 (Codice penale militare di guerra)Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari

[1]E' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra:

[2]1° rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordegni di guerra, linee o apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici e simili, ovvero lavori o altre opere di difesa militare, chiusure, recinti e simili, costruiti per uno scopo militare, o ad esso destinati;

[3]2° getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni.

[4]Si applica la pena di morte con degradazione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 38a

[5]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a dieci anni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art158 · fonte su Normattiva