Art. 176 (Codice penale militare di guerra) — Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge
Il comandante, che ordina di eseguire atti di ostilita' a titolo di rappresaglia fuori dei casi in cui questa e' consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva