Art. 178 (Codice penale militare di guerra)Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento

E' punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze di investimento, che, fuori del caso di necessita' delle operazioni militari, omette, prima di cominciare il bombardamento, di fare quanto e' possibile per darne comunicazione alle Autorita' della piazza nemica, a norma della legge o delle convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art178 · fonte su Normattiva