Art. 218 (Codice penale militare di guerra) — Omessa presentazione all'Autorita' militare
Il militare, che, comunque liberato dalla prigionia di guerra, non si presenta, senza giusto motivo, a un'Autorita' militare italiana nei tre giorni successivi a quello in cui e' entrato nel territorio dello Stato o nel territorio occupato dalle forze armate italiane, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva