Art. 56 (Codice penale militare di guerra)Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, ma senza autorizzazione o contro il divieto dei regolamenti o dei superiori, entra in comunicazione o corrispondenza con una o piu' persone delle forze armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, e' punito con la reclusione da uno a sette anni; e, se trattasi di fatto abituale o, comunque, se ricorrono circostanze di particolare gravita', con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art56 · fonte su Normattiva