Art. 201 (Codice penale militare di guerra) — Disobbedienza od offesa al prigioniero di guerra preposto alla disciplina
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche se alcuno dei fatti ivi preveduti e' commesso da un prigioniero di guerra contro il prigioniero di guerra preposto dall'Autorita' militare italiana alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri di guerra, al quale il colpevole appartiene.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva