Art. 205 (Codice penale militare di guerra) — Denominazione di «superiore»
Agli effetti dei tre articoli precedenti, sotto la denominazione di superiore s'intende qualsiasi militare dello Stato italiano, ancorche' non rivestito di un grado, incaricato della scorta, sorveglianza o custodia del prigioniero di guerra, nonche' il prigioniero di guerra preposto dall'Autorita' militare italiana alla disciplina di un drappello o reparto di prigionieri di guerra, relativamente ai prigionieri appartenenti al drappello o reparto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva