Art. 213 (Codice penale militare di guerra) — Violazione della liberta' di religione o di culto
[1]Ferma l'applicazione delle misure d'ordine prescritte dalla Autorita' militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la liberta' di religione o di culto dei prigionieri di guerra, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
[2]La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero di guerra, mediante vilipendio di questa, in sua presenza.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva