Art. 210 (Codice penale militare di guerra)Vilipendio

Il militare, che vilipende un prigioniero di guerra, in sua presenza e per questa sua qualita', e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art210 · fonte su Normattiva