Art. 217 (Codice penale militare di guerra) — Liberazione sulla promessa di non partecipare alle ostilita'
Il prigioniero di guerra italiano, che, impegnando la parola d'onore di non partecipare piu' oltre alle ostilita', ottiene dal nemico di essere liberato dalla prigionia di guerra, e' punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva