Art. 4Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale

[1]Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando prestano comunque servizio alle armi.

[2]Agli effetti della legge penale militare, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quando sono chiamati per prestare servizio alle armi, sono considerati in servizio, ancorche' non si presentino, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento stabilito per la cessazione del servizio stesso.

[3]Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando commettono un reato preveduto dalla legge medesima a causa del servizio, ovvero a danno di questo o della amministrazione militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art4 · fonte su Normattiva