Art. 282 — Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo
[1]La competenza dei tribunali militari di bordo cessa:
[2]1° quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge;
[3]2° quando la nave non si trovi piu' nelle condizioni prevedute dal primo comma dell'articolo 277;
[4]3° quando la nave non si trovi piu' nel luogo del commesso reato e l'imputato l'abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d'ordine del comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.
[5]Nei casi indicati nel comma precedente, e' competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene l'imputato, piu' vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all'estero, piu' vicino al luogo del primo approdo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva