Art. 25 (Codice penale militare di guerra) — Luogo di esecuzione della pena di morte
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Durante lo stato di guerra, la pena di morte e' eseguita nel luogo determinato dal comando dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale che pronuncio' la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva