Art. 290 (Codice penale militare di guerra) — Eseguibilita' della condanna alla pena di morte
[1]La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata nel territorio dello Stato dai tribunali militari di guerra, compresi quelli di bordo, diviene esecutiva dopo trascorse ventiquattro ore dalla pronuncia, e, se e' stato presentato ricorso per annullamento nei casi in cui il ricorso stesso e' ammissibile, dopo trascorse ventiquattro ore dalla notificazione al condannato della sentenza di rigetto del ricorso.
[2]E' immediatamente esecutiva la sentenza di condanna alla pena di morte pronunciata all'estero dai tribunali militari di guerra costituiti presso i corpi di spedizione, nonche' dai tribunali militari di guerra di bordo, all'estero o all'interno, e dai tribunali militari di guerra straordinari.
[3]Se il condannato alla pena di morte e' un prigioniero di guerra, si osservano le disposizioni delle convenzioni internazionali. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva