Art. 258 (Codice penale militare di guerra) — Piazza forte investita dal nemico
Se una piazza forte e' investita dal nemico, il tribunale militare di guerra della piazza e' competente a conoscere di tutti i reati, da chiunque commessi nel raggio di azione della piazza, ancorche' il reato, per la dipendenza o qualita' dell'imputato, ovvero per altre circostanze, sia soggetto alla competenza di un tribunale diverso.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva