Art. 258 (Codice penale militare di guerra)Piazza forte investita dal nemico

Se una piazza forte e' investita dal nemico, il tribunale militare di guerra della piazza e' competente a conoscere di tutti i reati, da chiunque commessi nel raggio di azione della piazza, ancorche' il reato, per la dipendenza o qualita' dell'imputato, ovvero per altre circostanze, sia soggetto alla competenza di un tribunale diverso.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art258 · fonte su Normattiva