Art. 99 (Codice penale militare di guerra)Circostanze aggravanti

[1]Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, si applica la reclusione militare:

[2]1° da due a sette anni, se dal fatto e' derivata l'impossibilita' di eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso;

[3]2° da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto e' derivata la perdita del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile.

[4]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art99 · fonte su Normattiva