Art. 259 (Codice penale militare di guerra) — Reati commessi fuori dei luoghi in stato di guerra
La cognizione dei reati di inadempimento o di frode in forniture militari o di qualsiasi altro reato soggetto alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi che non sono in stato di guerra, appartiene al tribunale militare del luogo del commesso reato. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed e', a ogni effetto, considerato come tale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva