Art. 27 (Codice penale militare di guerra) — Pubblicazione della sentenza di condanna
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Salvo che il giudice disponga altrimenti, le sentenze di condanna alla pena di morte o all'ergastolo, pronunciate dai tribunali militari di guerra per i reati di tradimento, di spionaggio o di diserzione al nemico o in presenza del nemico, sono pubblicate per estratto mediante affissione, oltre che nei luoghi indicati nel codice penale militare di pace, anche nel comune in cui il militare ebbe l'ultima residenza o dimora.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva