Art. 270 (Codice penale militare di guerra) — Decisione del comandante
Nei casi per i quali non sia intervenuta delega a norma del secondo comma dell'articolo 245, il comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale, o il comandante supremo nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo stesso, esamina gli atti, e, sentito il pubblico ministero, decide se sia da promuoversi l'azione penale. In caso affermativo, il pubblico ministero determina se sia da procedersi con istruzione formale ovvero con istruzione sommaria.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva