Art. 296 (Codice penale militare di guerra) — Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico
Nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, l'Autorita' giudiziaria militare provvede all'esecuzione delle sentenze di condanna e alla eventuale conversione delle pene pecuniarie in pene detentive, ancorche' il condannato sia estraneo alle forze armate dello Stato; salvo che dal comandante del corpo di occupazione sia diversamente disposto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva