Art. 296 (Codice penale militare di guerra)Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico

Nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, l'Autorita' giudiziaria militare provvede all'esecuzione delle sentenze di condanna e alla eventuale conversione delle pene pecuniarie in pene detentive, ancorche' il condannato sia estraneo alle forze armate dello Stato; salvo che dal comandante del corpo di occupazione sia diversamente disposto.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art296 · fonte su Normattiva