Art. 34 (Codice penale militare di guerra) — Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle forze armate dello Stato
[1]Quando dal comandante supremo sia riconosciuta la necessita' della presenza o la insostituibilita' di una persona estranea alle forze armate dello Stato nel servizio che essa adempie presso stabilimenti o corpi sul piede di guerra, ai quali e' addetta, il comandante stesso, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, puo' disporre che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee inflitte alla persona suindicata.
[2]La stessa facolta' puo' essere esercitata dai comandanti in capo delle forze marittime o aeree, nei limiti dei rispettivi comandi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva