Art. 405 — Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare
[1]I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite all'estero.
[2]I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva