Art. 44 (Codice penale militare di guerra) — Incapacita' derivanti da decisioni di proscioglimento
[1]Nel caso di incapacita' derivanti da decisioni di proscioglimento, i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 42 sono dispensati dalla osservanza del termine stabilito dalla legge agli effetti della estinzione delle incapacita' medesime.
[2]Per i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 43, il termine stesso e' ridotto alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva