Art. 44 (Codice penale militare di guerra)Incapacita' derivanti da decisioni di proscioglimento

[1]Nel caso di incapacita' derivanti da decisioni di proscioglimento, i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 42 sono dispensati dalla osservanza del termine stabilito dalla legge agli effetti della estinzione delle incapacita' medesime.

[2]Per i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 43, il termine stesso e' ridotto alla meta'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art44 · fonte su Normattiva