Art. 50 (Codice penale militare di guerra) — Abbandono del corpo per combattere contro lo Stato
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Il militare, che, per combattere contro lo Stato, abbandona il corpo, la nave o l'aeromobile, e' punito con la morte con degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva