Art. 62 (Codice penale militare di guerra) — Aiuto o informazioni a spie o ad altri agenti nemici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →
Chiunque da' o procura ricovero, aiuto o informazioni a una spia o ad altro agente nemico, e' punito con la morte con degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva