Art. 85 (Codice penale militare di guerra) — Nozione del reato; sanzione penale
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[1]Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, e' punito con la morte con degradazione.
[2]La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato italiano, qualunque persona, ancorche' estranea alle forze armate dello Stato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva