Art. 95 (Codice penale militare di guerra) — Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico
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Il comandante, che, fuori del caso di necessita', attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva