titolo primo — DELLA GIURISDIZIONE MILITARE DI GUERRA
- Art. 231 — Limiti della giurisdizione militare di guerra
- Art. 233 — Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni
- Art. 234 — Concorso della qualità di militare con altra qualità
- Art. 235 — Occupazione militare
- Art. 236 — Corpi di operazione nel territorio di uno Stato alleato
- Art. 237 — Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero
- Art. 238 — Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni
- Art. 239 — Reati commessi in territorio estero