Art. 233 (Codice penale militare di guerra)Rimessione all'Autorita' giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni

Nei casi preveduti dal numero 2° del primo comma e dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice militare puo', per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la rimessione all'Autorita' giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati preveduti dalla legge penale comune.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art233 · fonte su Normattiva