Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

Art. 3 — Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

All'articolo 22-bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
  • b)il comma 2 e' abrogato.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-11;236~art3 · fonte su Normattiva