Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
Art. 3 — Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
All'articolo 22-bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
- b)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 23 dicembre 2016
