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Il personale utilizzato a norma dell'art. 2 non potra' superare complessivamente il contingente massimo di 300 unita'. Il personale suddetto dipende ai fini amministrativi e disciplinari dalla rappresentanza diplomatica o consolare accreditata presso il Paese dove e' inviato. Esso presta servizio presso le autorita' locali ed ha l'obbligo di risiedere nel luogo che gli verra' indicato.

Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;380~art3 · fonte del testo