Provvedimento abrogato dalla l. 15 dicembre 1971, n. 1222.
Abrogato dal 1 gennaio 1972
Provvedimento abrogato dalla l. 15 dicembre 1971, n. 1222.
Abrogato dal 1 gennaio 1972
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 gennaio 1972. 305 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il personale civile di ruolo ed il personale militare, utilizzato a norma dell'articolo 2, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, percepisce l'indennita' di sede costituita:
tolto: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
tolto: b) dalle eventuali maggiorazioni determinate per Paesi o per singoli incarichi secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Tali coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'ONU, del fondo monetario internazionale e locali, nonche' dagli elementi forniti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, tenuto conto del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali. Al personale spetta un'indennita' di sistemazione pari ad una mensilita' dell'indennita' di sede. Al personale spettano le spese di viaggio e di trasporto degli effetti per se' e per i familiari a carico, nei limiti e alle condizioni risultanti dalla tabella B. Al personale spetta il congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque in misura non inferiore a 35 giorni. L'indennita' di sede spetta per i primi 35 giorni di congedo ordinario, nonche' per i giorni di viaggio, stabiliti come segue: 5 giorni per coloro che prestano servizio in Europa o nei Paesi del Mediterraneo, 10 giorni per coloro che prestano servizio nell'Africa non mediterranea o nei paesi del Medio Oriente, 15 giorni per gli altri, esclusi i Paesi sulle coste del Pacifico, 20 giorni per i Paesi sulle coste del Pacifico. Spetta ogni due anni, anche per i familiari a carico, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, nella misura dei tre quarti delle spese stesse e secondo le modalita' di cui alla tabella B. Il diritto e' acquisito dopo 18 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati prima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;380~art4 · fonte del testo