Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero

Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1973, n. 90

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La L. 22 dicembre 1973, n. 90 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art2 · fonte su Normattiva