Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero
Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1973, n. 90
1La L. 22 dicembre 1973, n. 90 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."
Testo vigente dal 11 gennaio 1974
