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Al personale civile di ruolo ed a quello militare, inviato all'estero in temporanea missione per le finalita' di cui all'articolo 1, e' corrisposto per ogni giorno di missione un trentesimo del trattamento economico previsto dal primo comma dell'articolo 4, nonche' il rimborso delle spese di viaggio per se' nei limiti e alle condizioni risultanti dalla tabella B.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 gennaio 1972
