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Il Ministero degli affari esteri puo' concedere a ditte, enti o privati di nazionalita' italiana dei contributi per l'effettuazione di ricerche e per l'elaborazione di studi, piani o progettazioni concernenti i programmi di sviluppo dei Paesi che li abbiano richiesti nel quadro degli accordi di collaborazione scientifica, tecnica ed economica in vigore con l'Italia. Il Ministero degli affari esteri puo' altresi', in base a speciali accordi con i Paesi interessati, concedere dei contributi per l'acquisto di attrezzature e macchinari di produzione italiana necessari ad istituti di formazione tecnico-professionale siti in Paesi in via di sviluppo. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;380~art7 · fonte del testo