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Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno dei quattro anni finanziari dal 1968 al 1971. All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 gennaio 1972
