Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verra' eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1594~art2 · fonte su Normattiva