1. Il personale tecnico inviato da un Governo ai sensi del punto a) dell'articolo 2 del presente Accordo potra', entro sei mesi dal proprio arrivo, importare, prescindendo dall'emissione della licenza di importazione, e senza la documentazione della copertura in divise estere, quando siano prescritte, e in esenzione dal pagamento delle tariffe consolari, dei diritti doganali e di qualsiasi altra tassa analoga che non costituisca l'effettiva contropartita di servizi specifici forniti:

  • a)il proprio bagaglio, accompagnato o no;
  • b)beni di uso personale e domestico, cosi' come articoli di consumo, importati per uso proprio e dei membri della propria famiglia, in conformita' con la legislazione in vigore nel Paese ricevente;
  • c)un autoveicolo per proprio uso personale, importato a suo nome o a nome del coniuge, purche' la durata prevista della missione sia, al minimo, di un anno. Il diritto di importazione di tale autoveicolo potra' essere sostituito dal diritto di comperare un autoveicolo fabbricato nel Paese ricevente in esenzione dai tributi previsti dalla legislazione locale. La vendita, nel Paese ricevente, dell'autoveicolo importato, o in esso comperato, sara' regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Governo locale. 2. L'autorizzazione per l'importazione prevista alla lettera c) del paragrafo 1 del presente articolo sara' concessa previa richiesta al Ministero degli affari esteri del Paese ricevente da parte dell'Ambasciata dell'altro Paese. 3. Terminata la missione ufficiale, analoghe facilitazioni saranno concesse per l'esportazione dei beni sopramenzionati, ai sensi della legislazione vigente nel Paese ricevente. Uguali facilitazioni saranno accordate per i beni di uso personale o domestico che siano stati acquistati nel Paese durante il periodo della missione, in conformita' della legislazione vigente in tale Paese. 4. Il personale tecnico menzionato nel presente articolo e le loro famiglie saranno esonerati da tutte le imposte e tasse, comprese quelle della previdenza sociale, che gravano, nel Paese ricevente, sugli assegni ed altre remunerazioni provenienti dall'estero per il pagamento dei servizi prestati in base al presente Accordo.

Testo vigente dal 4 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;24~art6 · fonte su Normattiva